IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n.  502,  recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421",  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
  Ritenuto  che,  in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta
al Ministro della sanita'  di  individuare  con  proprio  decreto  le
figure  professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico,  tecnico  e  della
riabilitazione;
  Ritenuto   di  individuare  con  singoli  provvedimenti  le  figure
professionali;
  Ritenuto di individuare la figura del podologo;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 22 aprile 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
generale del 4 luglio 1994;
  Vista la nota in data 13  settembre  1994  con  cui  lo  schema  di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. E' individuata la  figura  professionale  del  podologo  con  il
seguente  profilo:  il  podologo  e'  l'operatore  sanitario  che  in
possesso del diploma universitario abilitante,  tratta  direttamente,
nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede,
con  metodi  incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosita',
le  unghie  ipertrofiche,  deformi  e  incarnite,  nonche'  il  piede
doloroso.
  2.  Il  podologo,  su  prescrizione  medica,  previene  e svolge la
medicazione delle ulcerazioni delle verruche  del  piede  e  comunque
assiste,   anche   ai  fini  dell'educazione  sanitaria,  i  soggetti
portatori di malattie a rischio.
  3. Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni
patologiche  che  richiedono  un  approfondimento  diagnostico  o  un
intervento terapeutico.
  4.  Il  podologo svolge la sua attivita' professionale in strutture
sanitarie,  pubbliche  o  private,  in   regime   di   dipendenza   o
libero-professionale.

.