IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta
al Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto le
figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure
professionali;
Ritenuto di individuare la figura del podologo;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza
generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale del podologo con il
seguente profilo: il podologo e' l'operatore sanitario che in
possesso del diploma universitario abilitante, tratta direttamente,
nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede,
con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosita',
le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonche' il piede
doloroso.
2. Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la
medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque
assiste, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti
portatori di malattie a rischio.
3. Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni
patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un
intervento terapeutico.
4. Il podologo svolge la sua attivita' professionale in strutture
sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o
libero-professionale.
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